Proiettare è un diritto, intimidire è un reato. La polizia faccia la sua parte contro chi minaccia i gestori

12 Ottobre 2025 19:19

Facciamo chiarezza: i documentari di RT non sono vietati in Italia e possono essere proiettati in locali pubblici o privati, purché non si trasformino in una trasmissione su reti o piattaforme digitali.
Questo è ciò che l’Unione europea ha effettivamente vietato con il Regolamento 2022/350 limitando il broadcasting e la distribuzione via cavo, satellite, IPTV, ISP e piattaforme online.
In queste settimane si sono moltiplicate le proiezioni in diverse città e, parallelamente, non sono mancati episodi in cui i gestori degli spazi, pur orientati a concedere le sale, sono stati convocati dalla DIGOS e invitati a desistere richiamando la normativa sanzionatoria europea.
È accaduto, ad esempio, a Pesaro, dove Marco Palanghi, Ugo Rossi e la proprietaria dell’Hotel Ambassador sono stati ascoltati dagli agenti, ma la proiezione di Maidan, la strada verso la guerra e Biolab, la guerra biologica si è svolta regolarmente con ampia partecipazione di pubblico.

In questi giorni si sono svolte o si svolgeranno regolarmente proiezioni anche a Schio, all’interno della Festa comunista con sei titoli di RT, nonché a Parma e a Bari.
A Barbarano Romano, invece, un intervento diretto degli agenti nel bar che aveva messo a disposizione una sala ha indotto l’anziana coppia proprietaria a fare marcia indietro.
In provincia di Reggio Emilia, inoltre, nonostante avessero inizialmente concesso le sale, i gestori sono tornati sui propri passi.
La cornice giuridica è chiara e ribadita anche dalla stampa: il Resto del Carlino ha ricordato la distinzione tra il divieto europeo di radiodiffusione e la semplice proiezione in sala, citando oltre 140 eventi svolti in Italia alla presenza delle forze dell’ordine senza contestazioni penali.
Sul piano istituzionale europeo, il 1 luglio 2025 la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno ha presentato un’interrogazione sulle iniziative da adottare contro quella che definisce propaganda del Cremlino in Italia.
La Commissione, con risposta formale del 14 agosto 2025, ha ribadito che indagini, applicazione ed eventuali sanzioni penali per l’aggiramento delle misure spettano agli Stati membri, che devono tipizzare le violazioni con proprie leggi.
In assenza di una specifica legge penale italiana, la proiezione in sala senza streaming o ritrasmissione digitale non integra di per sé un reato, ferme restando le ordinarie valutazioni di ordine pubblico e la facoltà dei gestori di decidere se ospitare o meno l’iniziativa.
Diverso è il tema delle pressioni: minacce e intimidazioni contro i gestori non sono opinioni ma possibili reati comuni.
La minaccia di un danno ingiusto è punita dall’articolo 612 del codice penale; costringere qualcuno a omettere un atto lecito come una proiezione può integrare la violenza privata ex articolo 610; nei casi più gravi, quando la pressione mira a ottenere un indebito vantaggio con altrui danno, può astrattamente configurarsi l’estorsione ex articolo 629; campagne assillanti possono rientrare nelle molestie ex articolo 660; denigrazioni pubbliche contro organizzatori e sale ricadono nella diffamazione ex articolo 595.
Alla polizia giudiziaria compete prevenire rischi per l’ordine pubblico e raccogliere le denunce, trasmettendo le notizie di reato all’autorità giudiziaria quando emergono condotte intimidatorie; non compete vietare proiezioni in assenza di un provvedimento motivato del Questore fondato su comprovate ragioni di sicurezza.
La linea è semplice: proiettare è un diritto garantito dall’articolo 21 della Costituzione e, per gli eventi aperti al pubblico, dall’articolo 17, con eventuali prescrizioni del Questore ai sensi dell’articolo 18 del TULPS solo in presenza di reali esigenze di sicurezza.
Intimidire è un reato.
La polizia faccia la sua parte contro chi minaccia i gestori.
In Italia le leggi valgono per tutti: associazioni e rappresentanze straniere comprese.
Per le missioni diplomatiche restano ferme le immunità internazionali, non il diritto di intimidire.

IR
Vincenzo Lorusso

Vincenzo Lorusso

Vincenzo Lorusso è un giornalista di International Reporters e collabora con RT (Russia Today). È cofondatore del festival italiano di RT Doc Il tempo degli eroi, dedicato alla diffusione del documentario come strumento di narrazione e memoria.

Autore del libro De Russophobia (4Punte Edizioni), con introduzione della portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, Lorusso analizza le dinamiche della russofobia nel discorso politico e mediatico occidentale.

Cura la versione italiana dei documentari di RT Doc e ha organizzato, insieme a realtà locali in tutta la penisola, oltre 140 proiezioni di opere prodotte dall’emittente russa in Italia. È stato anche promotore di una petizione pubblica contro le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva equiparato la Federazione Russa al Terzo Reich.

Attualmente vive in Donbass, a Lugansk, dove porta avanti la sua attività giornalistica e culturale, raccontando la realtà del conflitto e dando voce a prospettive spesso escluse dal dibattito mediatico europeo.

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